T.A.R. Campania: difensore di fiducia puo’ accedere agli atti sull’istanza per il pds

L’avvocato con mandato di rappresentanza che lo richiede può avere accesso a tutti gli atti relativi all’istanza di rilascio del permesso di soggiorno del proprio assistito, compreso il provvedimento conclusivo. T.A.R. Campania n. 369 del 22 gennaio 2016.

Leggi la Sentenza del TAR Campania n.369 del 22 gennaio 2016

Con un’importante pronuncia il T.A.R. Campania si è pronunciato sulla diffusissima prassi delle questure di non permettere al difensore di fiducia con mandato di rappresentanza di avere accesso al provvedimento con cui l’autorità competente si esprime in merito alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno del proprio assistito.

Dopo aver chiarito quanto previsto dalla disciplina sull’accesso agli atti della pubblica amministrazione (artt. 22 ess. l.n. 241/1990), il T.A.R. Campania ha sottolineato che  l’accesso deve essere consentito a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali in relazione a cui è richiesto, abbiano avuto o possano avere effetti nei suoi confronti. Il giudice amministrativo ha poi ritenuto chiaramente sussistente l’interesse dello straniero a conoscere il contenuto del provvedimento conclusivo in relazione all’istanza di rilascio del titolo di soggiorno, in quanto soggetto che ha avviato il procedimento e che ha interesse a far valere le proprie ragioni in caso di rigetto dell’istanza.

Il T.A.R. Campania ha infine specificato che la norma richiamata in questo caso dalla Questura di Napoli, ma più in generale anche da molte altre questure, ossia l’art. 3 co. 3 DPR 394/99 che parla di “consegna a mani proprie” del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno, non può finire per danneggiare l’interessato “interferendo con il libero esercizio di un diritto (giustappunto quello di accedere agli atti che interferiscono con sua sfera giuridica) i cui presupposti sono definiti, in via conchiusa, dalla sopra richiamata disciplina di settore, che, peraltro, espressamente contempla la facoltà dell’interessato di avvalersi di poteri rappresentativi (cfr. articoli 5 comma 2, 6 commi 1 e 3, 7 comma 5 del D.P.R. 12/04/2006, n. 184)”.

L’art. 3 infatti è una norma prevista a tutela dello straniero ed è contraddittorio quindi che le questure si rifiutino di notificare atti di primaria importanza al difensore di fiducia dallo stesso nominato e appositamente incaricato.

Questa pronuncia è di particolare interesse perché finalmente chiarisce qual’è la corretta interpretazione da dare alle norme richiamate. In tal modo, al cittadino straniero è consentito di prendere copia del provvedimento senza recarsi personalmente in Questura con il rischio di essere sottoposto alla procedura di trattenimento in un CIE e di espulsione. In moltissime questure esiste, infatti, la prassi (illegittima) di richiedere la presenza fisica del cittadino straniero, che per paura dell’espulsione molto spesso non si reca a ritirare l’atto e quindi di fatto non riesce ad esercitare il diritto all’impugnazione del diniego.

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